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Orvietana sub iudice. Il Ghiviborgo preannuncia reclamo

La notizia è anticipata da Toscanagol (https://www.toscanagol.it/2023/11/21/squalifica-mai-scontata-una-societa–sta-valutando-se-fare-reclamo-029483/); del resto, il termine per preannunciare il reclamo è scaduto lunedì alle 23,59. Evidentemente il Ghiviborgo lo ha già ritualmente effettuato e, se è così, nel comunicato della LND atteso per il tardo pomeriggio di oggi, il risultato non sarà omologato.

Il motivo? Al momento non c’è nulla di ufficiale. Né il Ghiviborgo e nemmeno l’Orvietana ne fanno parola sui loro canali. E non potrebbe essere diversamente. Il Ghiviborgo non vuole scoprire le sue carte anzitempo e l’Orvietana non conosce ancora la materia del contendere, condizione indispensabile per costruire la propria linea difensiva.

Secondo Toscanagol, trapelano però alcune indiscrezioni circa l’impiego di un calciatore biancorosso – sempre presente in lista fin dall’inizio del campionato – nella gara esterna contro i toscani, che avrebbe dovuto invece scontare un residuo di squalifica. La situazione sarebbe però alquanto particolare, perché la sanzione comminata al giocatore biancorosso si riferirebbe alla stagione 2021/2022. Questi quindi avrebbe giocato tutta la stagione successiva – 2022/2023 – con la giornata da scontare senza che nessuno incredibilmente se ne sia mai accorto. Non il giocatore, non le società che lo hanno tesserato e nemmeno tutte le loro avversarie. L’irregolarità però sembra non essere sfuggita all’occhio lungo del Ghiviborgo (Toscanagol parla di “segnalazione ricevuta”), che ha preannunciato il reclamo.

Secondo l’art. 10 del Codice di Giustizia sportiva, la società che fa partecipare alla gara giocatori squalificati è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo se questo è più favorevole alla squadra avversaria (ma non è questo il caso, dato che la partita contro il Ghiviborgo si è conclusa sul risultato di 1-1).

I ricorsi – come noto – devono essere proposti entro le ore 23,59 del mercoledì successivo alla partita incriminata e quindi le altre squadre incontrate dall’Orvietana non hanno più titolo per poter adire il Giudice Sportivo per la stessa motivazione, eventualmente risultasse l’impiego del calciatore anche in altre partite. Rimane da vedere se gli ampi poteri di indagine e di accertamento conferiti dal Codice di Giustizia Sportiva al giudice sportivo possano però condurre alla verifica d’ufficio dell’impiego del giocatore squalificato anche nelle gare precedenti a quella per cui si propone ricorso. Sempre l’art.10 al comma 7, infatti, prevede che, se un calciatore compare tra le riserve, la sanzione della sconfitta a tavolino possa essere comminata solo nel caso in cui lo stesso venga effettivamente utilizzato nella gara.

Sul punto, c’è un precedente. Lo scorso anno, il Seravezza schierò a più riprese l’under Emanuele Maffei, anche lui con un residuo di squalifica da scontare. Se ne accorse il Livorno che propose ricorso e che ottenne così la vittoria a tavolino. Il giocatore era però stato impiegato nelle gare precedenti per oltre 1.100 minuti, senza che nessuno eccepisse la sua posizione irregolare. In quell’occasione, il Giudice Sportivo si limitò all’accertamento dell’irregolarità della presenza di Maffei solo nella gara sub iudice e non nelle altre in precedenza disputate.

Non fu però così fortunato il Fanfulla (Girone D dello stesso campionato di Serie D), che sempre durante la scorsa stagione schierò lo squalificato Klajdi Lusha in undici match. In quell’occasione, la Procura Federale esaminò tutte le gare in cui il giocatore era stato impiegato e comminò 4 punti di penalizzazione (come si legge nel comunicato (https://www.figc.it/media/197611/342-art-126-cgs-barbati-asd-fanfulla.pdf), frutto di un accordo tra le parti – una sorta di patteggiamento insomma, a cui il Procuratore Federale non si è opposto – oltre a 4 mesi e mezzo di squalifica per il presidente.

In entrambi questi casi, tuttavia, il giocatore squalificato doveva scontare un residuo della stagione precedente e non di due campionati fa, come pare sia la situazione dell’atleta biancorosso, situazione che inevitabilmente comporterebbe anche indagini sulle società con cui l’atleta è stato tesserato nella stagione 2022/2023.

Non resta che attendere che la giustizia faccia il suo corso; ci si consenta però una riflessione. Dato che, a quanto pare, la presenza irregolare di un tesserato durante una partita è situazione in cui le società incappano frequentemente, forse sarebbe opportuno prevedere da parte della LND modalità diverse con cui le società accertino la situazione disciplinare dei propri giocatori e che tendano a minimizzare le probabilità di errori di questo tipo.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 18,00

Il Comunicato Ufficiale n. 53 riporta il preannuncio di reclamo della società Ghiviborgo.

Link https://seried.lnd.it/it/comunicati-ufficiali/comunicati-ufficiali-seried/stagione-sportiva-2023-24/11757-cu-53-giudice-sportivo-serie-d-xii-andata-xiv-abi/file

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